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    Comunicazione

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    Trasparenza

    ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI TRASPARENZA

    Con riferimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza rispetto a quanto percepito dalle Pubbliche Amministrazioni sulla base della Legge 4 agosto 2017, n.124 – articolo 1, commi 125-129. “Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità” e della Legge Regionale 29 giugno 2012 n.23 “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016” (che all’art.15 “Trasparenza” dispone: “Tutte le strutture sanitarie, sociali o socio-sanitarie, persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla forma giuridica in cui sono costituite o denominate, che siano destinatarie di pubblici finanziamenti o di convenzioni con la pubblica amministrazione in base alle quali erogano servizi, hanno l’obbligo di rendere pubblico quanto percepito… (omissis)… nei cinque anni successivi all’erogazione del finanziamento”) si provvede alla pubblicazione sul sito web fondazionestefani.it degli importi pervenuti annualmente alla Fondazione “Candida Stefani e Fratelli” Onlus dalle Pubbliche Amministrazioni, secondo il principio di cassa.

    Inoltre il D.lgs. 33/2013  recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” all’art. 2 bis co.3 stabilisce che la medesima disciplina in tema di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni si applichi “in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, … alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici”.

    Per trasparenza si intende l’accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

    La Determinazione ANAC n. 1134 del 08/11/2017 “Nuove Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, all’Allegato 1 stabilisce i dati ed i documenti che gli enti di cui all’art. 2 bis co.3 D.lgs.33/2013 devono pubblicare sui propri siti internet.

    Pertanto, la Fondazione “Candida Stefani e Fratelli” Onlus, rientrando tra gli enti di cui all’art. 2 bis co.3 D.lgs.33/2013 pubblica sul sito web fondazionestefani.it i dati e documenti, esclusivamente in relazione all’attività di pubblico interesse (gestione servizi socio sanitari accreditati) e in quanto compatibili, in conformità alla normativa citata all’allegato 1 della Delibera 1134/2017.

    La Fondazione “Candida Stefani e Fratelli” Onlus non eroga sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici nei confronti di soggetti terzi.
    Con riferimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza rispetto a quanto percepito dalle Pubbliche Amministrazioni sulla base della Legge 4 agosto 2017, n.124 – articolo 1, commi 125-129. “Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità” e della Legge Regionale 29 giugno 2012 n.23 “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016” all’art. 15, si provvede alla pubblicazione degli importi pervenuti annualmente alla Fondazione “Candida Stefani e Fratelli” Onlus dalle Pubbliche Amministrazioni, secondo il principio di cassa.

    Anno 2022

    Anno 2021

    Anno 2020 – Contributo “Prendiamoci Cura” – Dgr n. 960 del 14 luglio 2020

    Anno 2020

    Anno 2019

    Anno 2018

    Anno 2017

    Anno 2016

    Anno 2015

    Anno 2014

    Anno 2013

    Anno 2012

    La Fondazione Candida Stefani e Fratelli Onlus non ha enti controllati, enti pubblici vigilati, società partecipate.

    Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Candida Stefani e Fratelli – Onlus ha adottato il “Modello di Organizzazione Gestione e Controllo Integrato ai sensi del D.Lgs. 231/01”.

    Tale scelta è stata determinata dalla volontà di garantire che lo svolgimento delle attività avvenga a norma e nel rispetto delle regole di sana e corretta amministrazione e gestione, nonché delle regole per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e per la tutela ambientale, allo scopo di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

    Il Consiglio di Amministrazione, a completamento del Modello, ha istituito un Organismo di Vigilanza (ODV), con il compito di vigilare sull’osservanza e sul funzionamento del Modello e delle sue Procedure.

    Si pubblica di seguito il Codice Etico che è parte integrante del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

    CODICE ETICO

    Carta dei servizi e standard di qualità
    Per la carta dei servizi, si veda la sezione “Documenti societari” e la sezione “Servizi” del presente sito internet.

    Class Action
    Non vi sono ricorsi in giudizio da parte di titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti della Fondazione “Candida Stefani e Fratelli” Onlus.

    Costi contabilizzati

    Tabella costi contabilizzati – Anno 2022

    Tabella costi contabilizzati – Anno 2021

    Tabella costi contabilizzati – Anno 2020

    Lista d’attesa
    La Fondazione “Candida Stefani e Fratelli” Onlus non gestisce autonomamente una propria lista di attesa per le domande di ingresso in quanto a ciò provvede la ULSS 8 Berica.

    Accesso civico semplice
    L’accesso civico “semplice” è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati soggetti a pubblicazione obbligatoria in base al D.lgs. 33/2013 e a quanto stabilito dall’ANAC.
    La richiesta di accesso civico deve essere presentata all’ufficio Amministrazione, all’indirizzo segreteria@fondazionestefani.it, il quale pubblicherà sul sito istituzionale il documento entro 30 giorni dalla richiesta.
    La richiesta di accesso civico non deve essere motivata ed è gratuita.

    Accesso civico generalizzato
    L’accesso civico “generalizzato” è il diritto di chiunque di accedere ai dati e i documenti, relativi alle attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (interessi pubblici o privati previsti dall’art. 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013).
    Vista l’attività svolta dalla Fondazione “Candida Stefani e Fratelli” Onlus, le richieste di accesso generalizzato potranno riguardare solamente le attività relative ai servizi socio assistenziali, in quanto attività di pubblico interesse.
    Le richieste non devono essere generiche ma devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto.
    Le richieste devono essere indirizzate all’ufficio Amministrazione, mail: segreteria@fondazionestefani.it. – PEC fondazionestefani@pec.it – Telefax 0444.760817
    Le richieste verranno valutate al fine di prevedere l’accoglimento, il rifiuto il differimento o la limitazione delle stesse.
    Della decisione presa sarà data espressa motivazione.

    Registro degli accessi
    Al momento non sono pervenute richieste di accesso civico e quindi non è ancora stato predisposto un registri degli accessi.